La Cassazione ha dato torto a un macchinista che lavora per Mercitalia Rail, la società di trasporto merci del gruppo Ferrovie dello Stato, negandogli un conguaglio sullo stipendio delle ferie, perché quella voce valeva solo il 3,37% del trattamento economico dell’anno. L’ordinanza n. 18529, depositata l’8 giugno 2026, chiarisce quando una busta paga più leggera durante il riposo resta legittima.

Il caso riguardava due voci contestate dal lavoratore: l’indennità di utilizzazione professionale, nella sua parte variabile, e il compenso legato alla distanza dalla residenza, che secondo lui andavano incluse nel calcolo dello stipendio feriale. La Suprema Corte ha riconosciuto che quelle voci sono legate al ruolo, ma ha respinto la richiesta perché il confronto va fatto su un periodo annuale, non sul singolo cedolino.

Le ferie annuali retribuite restano un diritto irrinunciabile: lo sancisce l’articolo 36 della Costituzione, precisato poi dal Codice Civile e dal decreto legislativo 66 del 2003, che garantisce almeno quattro settimane l’anno, di cui due da godere entro la fine del periodo di maturazione. Una busta paga più bassa durante il riposo non è una penalizzazione: dipende dal motivo per cui certe voci dello stipendio si generano solo quando il lavoro viene svolto davvero.

Le voci fisse, per esempio la paga base o gli scatti di anzianità, restano sempre in busta anche durante il riposo, insieme al superminimo quando previsto dal contratto. Possono invece sparire dal cedolino gli straordinari occasionali, i rimborsi spese, le indennità di trasferta e le maggiorazioni per turni, notte o festivi, quando sono legate a un’attività che durante le ferie non viene svolta.

Il principio ha un limite chiaro: se una voce è collegata in modo stabile al ruolo del dipendente, il taglio diventa più difficile da giustificare. Un anno prima, con l’ordinanza numero 25528 di settembre 2025, i giudici avevano deciso diversamente per un infermiere: l’indennità di turno gli spettava anche in vacanza, perché pagava le condizioni particolari del suo incarico e non una prestazione occasionale.

Il criterio di fondo arriva dalla sentenza n. 13425 del 2019: richiamando la direttiva europea 2003/88, la Cassazione ha fissato la regola che nel computo della busta paga feriale pesano gli importi legati in modo stabile al ruolo e alle mansioni, non i rimborsi per spese occasionali. La logica è la stessa che protegge il lavoratore anche a livello comunitario: chi è in ferie deve restare in una condizione economica paragonabile a quella ordinaria, altrimenti rischia di rinunciare al riposo per paura di perdere reddito.

Un dettaglio spesso ignorato: sui giorni di ferie continuano a maturare i contributi previdenziali e la quota di Tfr, anche se il netto in busta scende per l’esclusione di qualche voce variabile.

Per chi si accorge di uno stipendio più basso dopo le ferie, il primo passo è guardare il cedolino con il contratto collettivo alla mano. Se la voce mancante è occasionale e il suo peso resta sotto pochi punti percentuali, come nel caso del macchinista, una contestazione ha poche possibilità di successo. Se invece riguarda un’indennità legata stabilmente al ruolo, come per l’infermiere, conviene chiedere un conteggio più preciso prima della busta paga di dicembre.

Dati e casi giudiziari riportati da Money.it, articolo di Simone Micocci pubblicato il 24 agosto 2026.