Chi lavora in smart working può, sulla carta, spostarsi in una località di villeggiatura e continuare a lavorare da lì. Il fenomeno ha preso un nome specifico, la workation, dalla fusione delle parole inglesi work e vacation, e riguarda una fetta crescente di chi opera in modalità agile. Ad agosto, quando ferie e scadenze professionali si accavallano, la domanda torna puntuale ogni anno. Non significa però che il lavoratore sia libero di scegliere qualunque luogo senza conseguenze.
Money.it ricorda che il riferimento normativo resta la legge 81 del 2017. All’articolo 18 descrive il lavoro agile come un modo di svolgere il rapporto lavorativo senza vincoli fissi di orario o di sede, in parte dentro e in parte fuori dai locali aziendali. È l’accordo individuale tra dipendente e datore, previsto dall’articolo 19 della stessa norma, a stabilire se esistono luoghi ammessi o esclusi per lavorare da remoto.
Quando l’accordo non fissa paletti specifici, il dipendente ha margini più ampi nella scelta di dove lavorare, e in linea di principio può anticipare la partenza per le ferie mantenendo attiva la prestazione. Il limite resta la produttività. Una connessione internet inadeguata, o uno spazio che non assicura riservatezza e sicurezza dei dati, può rendere quella scelta illegittima anche senza un divieto esplicito. Lo conferma anche il protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 7 dicembre 2021, quello sul lavoro agile a livello nazionale: il luogo va bene se permette di lavorare con regolarità.
Chi ignora le regole fissate dall’azienda rischia conseguenze disciplinari. L’articolo 21 della legge 81/2017 prevede che l’accordo individui i comportamenti, fuori dai locali aziendali, che possono generare una sanzione. La gravità della violazione determina la misura. Si va dal richiamo formale fino, nei casi più gravi e quando il rapporto di fiducia con l’azienda viene meno, al licenziamento disciplinare.
Il trasferimento in vacanza non fa venire meno la protezione Inail in caso di infortunio legato al lavoro. Lo stabilisce l’articolo 23 della stessa legge, che estende la copertura Inail ai rischi legati alla prestazione resa fuori sede, un principio confermato dalla circolare dell’Inail numero 48 del 2017. Restano esclusi gli eventi da rischio elettivo, cioè le scelte volontarie del lavoratore estranee alle esigenze professionali che interrompono il nesso tra attività e danno. Anche il tragitto verso il luogo di villeggiatura può rientrare nella tutela, ma solo quando la scelta di quella destinazione risponde a un’esigenza lavorativa o di conciliazione con la vita privata, e rispetta un criterio di ragionevolezza.
Prima di prenotare la vacanza in modalità agile conviene quindi rileggere l’accordo di smart working o chiedere una conferma scritta a chi gestisce le risorse umane. Chi pensa di lavorare da un paese fuori dall’Unione Europea dovrebbe inoltre verificare in anticipo eventuali limiti di permanenza e questioni assicurative legate al soggiorno prolungato all’estero, un aspetto che l’accordo aziendale raramente disciplina in dettaglio. Un chiarimento preventivo evita che qualche giorno al mare si trasformi in una contestazione disciplinare al rientro.
Secondo l’approfondimento di Simone Micocci pubblicato su Money.it il 10 agosto 2026.