La legge 104 non si esaurisce nei tre giorni di permesso retribuito al mese riconosciuti a chi ha una disabilità grave o assiste un familiare in quella condizione. Quei giorni si possono anche trasformare in ore, e dal 1° gennaio 2026 si aggiunge una terza tutela pensata solo per le cure mediche, riservata a una platea diversa dalle prime due.
Capire quale delle tre strade si applica cambia il numero di ore disponibili ogni mese. Sbagliare il calcolo, o scegliere la modalità sbagliata, significa perdere ore di assenza a cui si avrebbe comunque diritto.
Ne beneficiano, nel rispetto dei requisiti, chi ha ottenuto il riconoscimento di disabilità grave e presenta la domanda per sé, i genitori, naturali, adottivi o affidatari, di un figlio nella stessa condizione, il coniuge, la parte di un’unione civile o chi convive di fatto con la persona assistita, oltre agli affini e ai parenti entro il secondo grado, estesi al terzo in casi specifici.
Per chi ha un contratto a tempo pieno nel settore privato, il calcolo è diretto: si dividono le ore settimanali per i giorni di lavoro e si moltiplica il risultato per tre. Chi lavora 40 ore la settimana ripartite su cinque giornate arriva a otto ore al giorno, che diventano 24 ore di permesso mensile. Con un orario di 36 ore su sei giornate, ogni turno vale invece sei ore: il totale mensile si ferma a 18.
Nel pubblico impiego il conto cambia. Bisogna verificare il contratto collettivo applicato: diversi CCNL fissano a 18 ore il tetto mensile per la fruizione oraria, e l’Aran ha chiarito che la formula pensata per i privati non si estende in automatico ai dipendenti statali. È inoltre possibile mescolare le due formule nello stesso mese, per esempio prendendo un giorno intero e distribuendo le ore restanti su altre giornate, senza superare il monte ore complessivo.
La seconda opzione sono i riposi giornalieri, riservati a un gruppo più ristretto: chi possiede il riconoscimento di disabilità grave e lo utilizza per sé, oppure i genitori, naturali, adottivi o affidatari, di un figlio che non ha ancora compiuto tre anni e si trova nella stessa condizione, secondo i turni di alternanza concordati tra i due genitori. Chi assiste un coniuge o un genitore non può accedervi e resta legato al frazionamento dei tre giorni.
In questo caso spettano due ore di riposo al giorno se l’orario giornaliero è di almeno sei ore, una se è più corto. Chi ha questo riconoscimento e lavora abitualmente otto ore al giorno può quindi decidere di fermarsi a sei, trasformando le altre due in permesso: su venti giornate lavorate in un mese il totale sale a 40 ore.
La scelta tra le due modalità si comunica al datore di lavoro insieme alla domanda: nel privato si presenta all’Inps, anche con l’aiuto di un patronato, mentre nel pubblico si presenta alla propria amministrazione. Non è una scelta definitiva: la modalità si può aggiornare a partire dal mese successivo, comunicandolo di nuovo al datore di lavoro.
A queste tutele si affianca, dal 1° gennaio 2026, una misura distinta prevista dalla legge 106 del 2025: dieci ore l’anno, dedicate solo a visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti. Come spiega Money.it, riguardano i dipendenti pubblici e privati con una diagnosi oncologica in corso di trattamento o nei controlli immediatamente successivi alle cure, oppure con una patologia invalidante, cronica o rara, riconosciuta con un grado di invalidità di almeno il 74%; il diritto si estende anche a chi ha figli minorenni nelle stesse condizioni. Serve una prescrizione medica e, dopo l’assenza, la prova della prestazione sanitaria svolta va consegnata al datore di lavoro.
Chi rientra in più di una di queste tutele farebbe bene a verificare fin da subito quale calcolo si applica al proprio contratto: la modalità va dichiarata in anticipo, e correggerla a mese già avviato non è previsto.
Guida pubblicata da Money.it mercoledì 16 settembre 2026, a firma di Simone Micocci.