Chi riceve una prescrizione con priorità breve e si vede fissare un appuntamento a due mesi non deve scegliere per forza fra aspettare o pagare di tasca propria una visita privata. La legge prevede una terza strada: chiedere al servizio sanitario un percorso sostitutivo quando i tempi massimi previsti non vengono rispettati.
Tutto parte dalla lettera scritta sulla ricetta. Per le prime visite specialistiche il medico assegna anche una classe di priorità, che indica in quanti giorni la prestazione dovrebbe arrivare. La sigla U segnala urgenza assoluta, con un tetto di 72 ore. La sigla B, breve, fissa il limite a 10 giorni. La sigla D, differibile, concede 30 giorni per una visita e sale a 60 per un esame diagnostico. La sigla P, la più elastica, arriva fino a 120 giorni. Non sono etichette burocratiche: riflettono quanto, secondo il medico, quel paziente può aspettare senza danno.
Va tentata comunque per prima la prenotazione ordinaria, tramite il CUP o gli strumenti digitali messi in campo dalla propria Regione, verificando se c’è una data compatibile con la priorità assegnata nel bacino territoriale di competenza. Se questa data non esiste, conviene evitare di rivolgersi subito a uno studio privato e segnalare invece che la propria attesa supera i termini fissati, chiedendo l’attivazione di quello che viene chiamato percorso di tutela. Le procedure non sono le stesse in ogni città: cambiano a seconda dei casi, e si finisce per rivolgersi al CUP, all’ufficio relazioni con il pubblico o a un ufficio specifico per le liste d’attesa. Conviene tenere da parte la ricetta insieme alla prova del tentativo di prenotazione.
La norma di riferimento è il decreto legislativo numero 124, risalente al 1998: superato il termine stabilito, l’assistito può ottenere che la prestazione venga svolta come attività intramuraria, quella che in gergo si chiama intramoenia. In questo caso il sistema sanitario copre lo scarto fra la tariffa intera e la quota dovuta dal paziente, che finisce per versare solo l’eventuale ticket, o nulla se ne è esente. Prima di arrivare a questa soluzione, l’azienda sanitaria può comunque proporre una struttura pubblica diversa oppure un centro privato convenzionato, purché nei tempi dovuti. Dal 2024 un decreto poi trasformato in legge ha introdotto uno strumento in più: la piattaforma nazionale gestita da Agenas per monitorare le agende disponibili e verificare se le priorità cliniche vengono davvero onorate.
Resta un punto cruciale su cosa non fare. Il solo fatto che l’attesa superi il limite non autorizza a prenotare per conto proprio una visita a pagamento e poi girare il conto alla propria Asl: quella spesa resta a carico di chi la sostiene, se non è passata dal percorso ufficiale. Allo stesso modo, se l’azienda sanitaria propone un’alternativa nei tempi corretti, il cittadino non può insistere per restare legato a un ospedale o a uno specialista di sua preferenza. Ad essere garantito è l’accesso rapido alla cura, non la scelta di chi la fornisce.
Davanti a un appuntamento fuori termine conviene dunque guardare subito la lettera di priorità sulla ricetta, provare comunque il canale ordinario, conservare ogni risposta ricevuta e poi domandare per iscritto all’azienda sanitaria quale procedura seguire per il percorso sostitutivo, prima di considerare qualunque spesa autonoma.
Secondo la ricostruzione pubblicata da Panorama a firma di Rita Galimberti martedì 15 settembre, questa tutela si basa su norme già in vigore ma ancora poco conosciute dai pazienti.