Chi viene mandato via con un licenziamento disciplinare, la sanzione più dura che può applicare un datore di lavoro a un dipendente, non perde per questo il diritto alla Naspi. Lo ha chiarito l’Inps con una circolare del 2015, richiamando un parere del ministero del Lavoro dello stesso anno.

Il ragionamento alla base sembra un paradosso solo a prima vista. Per ricevere l’indennità serve che la perdita del posto sia involontaria, e un licenziamento per colpe gravi (assenze non giustificate, insubordinazione, uso scorretto dei permessi, sottrazione di beni aziendali) nasce proprio da una condotta del lavoratore. L’Inps ha però stabilito che la decisione finale resta comunque del datore di lavoro: nessuna norma obbliga un’azienda a licenziare chi sbaglia, quindi l’atto che chiude il rapporto è sempre una scelta unilaterale dell’impresa, non una conseguenza automatica dell’errore.

Per accedere alla Naspi restano validi i requisiti ordinari. Bisogna essere dipendenti del settore privato, apprendisti, soci di cooperative o statali con un contratto a termine; restano esclusi invece gli statali con un rapporto a tempo indeterminato. Occorre inoltre dichiararsi disponibili a un nuovo impiego, e servono almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti. Rispettate queste condizioni, l’importo e la durata dell’assegno non cambiano rispetto a un licenziamento senza colpa: il fatto che il recesso sia di natura disciplinare non riduce né l’importo né la durata dell’indennità.

Questa regola ha però creato per anni uno squilibrio a sfavore delle imprese. Le dimissioni volontarie, di norma, non danno diritto ad alcuna indennità. Un dipendente che decideva di non tornare più al lavoro, senza però dimettersi ufficialmente, costringeva così l’azienda ad avviare un iter disciplinare che finiva con il licenziamento: il risultato era la Naspi per il lavoratore e il costo del ticket di licenziamento per l’azienda, per una situazione di fatto cercata dal dipendente stesso.

Dal 2025 quel varco si è ristretto con le dimissioni per fatti concludenti. Se l’assenza ingiustificata supera il limite fissato dal contratto collettivo, o in mancanza di una regola specifica supera i 15 giorni di calendario, il rapporto si considera chiuso per una scelta dello stesso lavoratore. In quel caso la Naspi non spetta, perché la cessazione torna a essere, di fatto, una decisione di chi se ne va.

Chi perde il posto per giusta causa affronta comunque una particolarità pratica rispetto a chi perde il lavoro per altri motivi non voluti: la domanda va presentata all’Inps entro 68 giorni, ma il conteggio parte dal trentesimo giorno dopo la fine del rapporto, non dal giorno del licenziamento. Cambia anche il momento da cui parte l’assegno: se la domanda arriva entro il trentottesimo giorno dalla cessazione, l’indennità decorre da quella stessa data; se arriva dopo, parte dal giorno successivo all’invio. Nessuna riduzione dell’importo, solo uno slittamento dell’inizio.

Per chi si trova licenziato per una colpa disciplinare, la priorità pratica è quindi verificare le 13 settimane di contributi e presentare la domanda telematica entro la finestra prevista, tenendo a mente lo slittamento di trenta giorni prima di contare sull’arrivo del primo assegno.

Ricostruzione basata sull’articolo di Money.it a firma di Simone Micocci, pubblicato il 27 agosto 2026.