La Cassazione ha confermato il licenziamento di un lavoratore pugliese del settore ambientale, con un rapporto stabile e senza scadenza contrattuale, che per mesi aveva pubblicato su una pagina Facebook molto seguita contenuti giudicati lesivi dell’azienda per cui lavorava. Con la sentenza 14165 del 2026 la Suprema Corte ha respinto il suo ricorso e chiarito, in termini generali, quando la critica di un dipendente verso il proprio datore smette di essere un diritto tutelato.
I fatti risalgono a una serie di post e commenti in cui il lavoratore attribuiva all’azienda condotte sulle condizioni di lavoro mai dimostrate in giudizio. L’azienda aveva già contestato in passato altri episodi disciplinari, e un tribunale della Puglia aveva già ordinato in via cautelare di togliere quei contenuti e di smettere con le pubblicazioni offensive. Il dipendente non si è adeguato: ha lasciato online i post e ne ha aggiunti altri. È seguito il licenziamento disciplinare, confermato sia in primo che in secondo grado prima di arrivare in Cassazione.
I giudici hanno individuato tre condizioni che, se rispettate, escludono l’illegittimità della critica di un lavoratore verso l’azienda. La prima è la continenza: un registro misurato, che escluda insulti o accuse gratuite. La seconda è la corrispondenza al vero dei fatti attribuiti al datore di lavoro. La terza è l’interesse pubblico alla loro diffusione, che deve riguardare una questione collettiva e non un conflitto privato tra dipendente e azienda.
Sul secondo punto la Corte introduce una precisazione utile: non serve una verità assoluta, può bastare quella che i giudici chiamano putativa, cioè una ricostruzione ragionevole basata su verifiche serie. Ma proprio perché il mezzo è un social network con una platea potenzialmente enorme, l’obbligo di controllare le fonti prima di pubblicare pesa di più, non di meno. E anche fatti veri, se raccontati insieme ad allusioni o accostamenti ambigui, possono restituire al pubblico un’immagine complessivamente falsa: in quel caso il diritto di critica non copre comunque la pubblicazione.
La Cassazione non ha riesaminato i fatti del caso specifico: la Corte di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della gravità delle condotte, e questo è stato uno dei motivi per cui il ricorso è stato respinto. A pesare sulla decisione finale sono stati elementi concreti e verificabili: la riconducibilità dei post al profilo del lavoratore, la piena visibilità dei contenuti per chiunque li leggesse, il codice disciplinare regolarmente affisso in azienda, i precedenti contestati e, soprattutto, la scelta di ignorare un ordine del tribunale. Al lavoratore è toccato anche il conto delle spese legali per questo grado di giudizio.
La sentenza non dice che criticare l’azienda sui social porti automaticamente al licenziamento: dice che quando mancano insieme continenza, verità verificata e interesse collettivo, e la condotta si ripete nonostante un ordine giudiziario di fermarsi, il licenziamento disciplinare regge in tribunale. Per chi lavora e usa i social per sfogarsi, il punto pratico è distinguere tra denunciare un fatto verificabile di interesse comune e regolare un conto personale in pubblico: solo il primo caso resta protetto.
Secondo quanto riportato da QuiFinanza il 16 settembre 2026, la sentenza 14165/2026 della Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento.