Il Tribunale di Napoli Nord, nella sezione Lavoro, ha stabilito che un datore di lavoro non può negare il trasferimento a un dipendente che assiste un parente con disabilità grave. Non basta più citare generiche difficoltà organizzative per respingere la richiesta. Lo riporta Money.it, che ha ricostruito la sentenza e le regole a cui si applica. La pronuncia rafforza un diritto già scritto nella legge 104 del 1992, che finora lasciava alle aziende ampio margine di manovra. Cambia l’onere della prova: ora tocca al datore dimostrare, con dati concreti, perché il trasferimento non è possibile.
La norma di riferimento è il comma 5 dell’articolo 33 della legge 104. Riguarda chi lavora, nel pubblico o nel privato, e assiste un familiare con una disabilità grave riconosciuta ai sensi del comma 3 dell’articolo 3. Quel lavoratore può scegliere di lavorare il più vicino possibile a dove abita la persona che assiste, se l’azienda ha i margini per accontentarlo. Non può essere trasferito altrove senza il proprio consenso.
Possono chiedere il trasferimento il coniuge, il partner di un’unione civile, il convivente di fatto, un parente o un affine fino al secondo grado, oltre ai genitori di un figlio con grave disabilità. In casi particolari la platea si allarga a parenti e affini fino al terzo grado. Succede quando chi assiste abitualmente ha superato i 65 anni, è malato, oppure non c’è più.
Il punto delicato sta in tre parole: ove possibile. La legge subordina il diritto alla disponibilità di posti liberi e a reali esigenze organizzative dell’azienda. È qui che interviene la sentenza di Napoli Nord. I giudici hanno chiarito che un rifiuto è legittimo solo se il datore prova esigenze tecniche, produttive o organizzative superiori al diritto del lavoratore. Non basta un vago riferimento alla carenza di personale.
L’onere della prova è tutto a carico del datore, non del dipendente. Serve indicare con precisione quali ostacoli impediscono lo spostamento, e verificare se ci sono posti liberi nella sede richiesta o nelle alternative indicate dal dipendente. Bisogna anche dimostrare che il trasferimento comprometterebbe davvero il funzionamento dell’ufficio.
Per i dipendenti pubblici esiste una tutela ulteriore, prevista dall’articolo 21 della stessa legge. Chi ha un’invalidità superiore ai due terzi ed entra in un ente pubblico per concorso ottiene una corsia preferenziale nella scelta della sede. Vale indipendentemente dal fatto che assista qualcuno. Le due tutele riguardano persone diverse e non vanno confuse tra loro. Una protegge chi assiste, l’altra chi ha una disabilità propria.
Chi vuole usare questo diritto deve presentare per iscritto la domanda al datore di lavoro, o all’ufficio del personale nel caso della pubblica amministrazione, citando il comma 5 dell’articolo 33. Nella richiesta va spiegato che legame parentale unisce il dipendente alla persona da assistere, dove questa vive e quale sede si desidera. Conviene aggiungere anche eventuali sedi alternative. Questo aumenta le possibilità che la domanda venga accolta. Bisogna anche allegare il verbale che certifica la disabilità grave, insieme a qualunque documento utile a dimostrare la necessità di assistenza continuativa.
Se l’azienda rifiuta, chi ha fatto domanda può pretendere una risposta scritta e motivata. È quel documento, dopo la sentenza di Napoli Nord, a diventare il terreno su cui si gioca un eventuale ricorso. Chi ha già ricevuto un rifiuto generico farebbe bene a farselo riformulare per iscritto prima di rivolgersi a un sindacato o a un avvocato.
Lo riporta Money.it in un articolo di Simone Micocci pubblicato il 3 agosto 2026, che ricostruisce la sentenza del Tribunale di Napoli Nord.