L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Tfr estero rientra nell’imposta sostitutiva del 7% riservata a chi trasferisce la residenza in Italia. Lo ha chiarito con la risposta all’Interpello 197/2026, come ha raccontato Money.it mercoledì 4 novembre. Il beneficio vale dal periodo d’imposta 2026 e può alleggerire in modo molto netto il conto fiscale di un ex dirigente.
Il caso nasce da un cittadino irlandese, dirigente di una società fino a ottobre 2025, che vuole spostare la residenza fiscale in Italia. Dopo l’uscita dall’azienda riceve due somme: un assegno pensionistico dell’ex datore di lavoro e un importo unico a titolo di fine rapporto. Entrambe derivano da un accordo senza versamenti anticipati di contributi e senza un fondo d’investimento alle spalle.
Il ragionamento delle Entrate è lineare. Il regime del 7% (articolo 24-ter del Tuir) trascina con sé ogni reddito di origine estera di chi esercita l’opzione, comprese le pensioni liquidate in una sola volta. Il Tfr ha la stessa matrice previdenziale della pensione e arriva dallo stesso Paese. Quindi segue lo stesso trattamento: niente tassazione ordinaria, aliquota al 7%.
Le condizioni per accedere sono tre. Bisogna ricevere, dopo aver smesso di lavorare, una pensione pagata da un altro Stato, non aver avuto la residenza in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento e scegliere l’opzione, che dura nove periodi d’imposta dopo quello del cambio di residenza. Non esiste un tetto al reddito agevolabile, quindi il limite è solo il tempo.
Conta anche la destinazione. Il Comune scelto deve avere al massimo 30.000 abitanti e trovarsi in una di otto regioni del Mezzogiorno: Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Calabria e Sicilia. Va bene anche un piccolo Comune di Lazio, Marche o Umbria colpito dai terremoti del 2016, del 2017 e del 2009.
Restano fuori tre categorie. La prima è chi continua a lavorare, da dipendente o da autonomo, dopo il trasloco. La seconda è chi incassa il Tfr senza essere titolare di una pensione estera. La terza è chi vive solo di dividendi, plusvalenze o affitti prodotti all’estero.
L’opzione si indica nella dichiarazione dei redditi dell’anno del trasloco, compilando il quadro RM del modello Redditi. Il 730 non è utilizzabile, perché non prevede quel quadro.
Money.it ha fatto un calcolo per un ex dirigente con una pensione estera di 45.000 euro l’anno e 80.000 euro di Tfr. Con il 7% le imposte sono 8.750 euro. Con l’Irpef ordinaria arriverebbero a circa 33.660 euro, stimando una tassazione separata al 27% sul Tfr. Nel primo anno la differenza a favore del contribuente toccherebbe circa 24.910 euro, ma è una simulazione della testata, non un dato delle Entrate.
Per chi valuta il trasferimento, i due controlli da fare prima di scegliere il Comune sono il numero di abitanti e la presenza di un trattamento pensionistico estero in cui il Tfr possa rientrare. Senza il secondo, il 7% sulla liquidazione non scatta.
Secondo Money.it, che ha pubblicato la notizia mercoledì 4 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la risposta all’Interpello 197/2026.