Il lavoro intermittente, il contratto meglio noto come “a chiamata”, continua a essere una delle forme più usate per coprire i picchi stagionali in ristorazione, turismo ed eventi. La disciplina è quella del Decreto Legislativo 81 del 2015, che fissa condizioni, limiti e sanzioni per evitare che questo strumento diventi una copertura per rapporti continuativi mascherati da occasionali.
Ci sono due strade per usarlo legalmente. La prima riguarda mansioni riconosciute come discontinue dai contratti collettivi o da un decreto ministeriale del 2004, categoria che copre portieri, custodi e personale di servizio. La seconda prescinde dal tipo di mansione e guarda all’età di chi firma: sotto i ventiquattro anni, con prestazioni da concludere prima del compimento dei venticinque, oppure sopra i cinquantacinque, anche se già pensionati. Non basta quindi lavorare in un locale d’estate per rientrare automaticamente nella casistica.
Una legge del 2025 aveva creato incertezza cancellando la vecchia tabella del 1923 su cui si appoggiava il decreto ministeriale. Sia l’Ispettorato sia il ministero del Lavoro hanno però chiarito, tra luglio e agosto dello stesso anno, che l’elenco delle attività resta valido perché richiamato in modo autonomo dal decreto: per chi assume nel turismo, in pratica, nulla è cambiato.
Il limite più concreto da conoscere riguarda le giornate, non le ore. Le prestazioni cumulabili con uno stesso datore restano un tetto di quattrocento nell’arco di tre anni solari, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi. Superato quel limite, il rapporto diventa a tempo indeterminato e a orario pieno. Chi accetta turni frequenti nello stesso locale dovrebbe quindi annotare da sé le giornate svolte, non limitarsi a controllare la busta paga del mese.
Prima di ogni turno l’azienda deve avvisare l’ispettorato territoriale, in un passaggio distinto dalla normale comunicazione di assunzione: la mancanza di questo avviso preventivo comporta una multa tra i 400 e i 2.400 euro per ogni dipendente coinvolto, a prescindere dal numero di giornate non segnalate. Un tribunale piemontese ha inoltre stabilito, in una sentenza dell’ottobre 2025, che un contratto a chiamata firmato fuori dai casi previsti dalla legge si trasforma direttamente in un rapporto subordinato stabile: un rischio che ricade sul datore, non sul lavoratore.
Sul fronte economico, chi accetta l’obbligo di rispondere alla chiamata ha diritto a un’indennità di disponibilità di almeno un quinto della paga prevista dal contratto collettivo, dovuta pure quando non arriva alcuna chiamata. Chi invece firma senza quell’obbligo può rifiutare un turno senza conseguenze, ma non percepisce nulla nei giorni di inattività.
Il nodo si complica per chi incassa la NASpI e accetta un lavoro a chiamata: due ordinanze della Cassazione, arrivate nel marzo di quest’anno, hanno stabilito che a contare ai fini della decadenza dal sussidio è la durata reale delle giornate lavorate, non quella formale scritta nel contratto. Chi lavora a chiamata restando sotto la soglia dei sei mesi di prestazione effettiva può quindi continuare a ricevere l’indennità, ma solo se comunica all’INPS, prima che passino trenta giorni, quanto prevede di guadagnare.
Per chi valuta oggi un contratto a chiamata, il primo controllo pratico è verificare che il CCNL applicato sia indicato per iscritto e che ogni turno risulti comunicato prima di iniziare a lavorare: sono questi due elementi, più delle promesse verbali, a determinare se il rapporto potrà reggere davanti a un controllo o a un giudice.
Dati e riferimenti normativi ripresi da un approfondimento pubblicato da Money.it il 31 agosto 2026.