Chi cointesta un conto corrente crede spesso che il saldo si divida a metà tra i titolari. Lo ricorda QuiFinanza, ricostruendo l’orientamento più recente della Cassazione: la regola del 50% è solo un punto di partenza, superabile con prove sulla provenienza reale delle somme. La questione conta soprattutto quando il rapporto si rompe, per una separazione o per un’eredità contestata.
Il fondamento è nel Codice civile. All’articolo 1298 la legge presume uguali le quote su un debito o un credito condiviso tra più persone, quando manca un’indicazione diversa. Quando il conto ha due intestatari, questo si traduce in una presunzione semplice: metà a testa ciascuno. È una presunzione relativa, non un dato di fatto. Chi dimostra che il denaro arriva soprattutto da uno solo dei titolari può ribaltarla. Il rapporto tra banca e correntisti, disciplinato dall’articolo 1854, riguarda invece un tema diverso, la responsabilità solidale verso l’istituto di credito, e non incide sulla proprietà interna delle somme.
Con la sentenza numero 22613, depositata il 5 agosto 2025, i giudici hanno chiarito un secondo principio: versare denaro proprio su un conto condiviso non equivale a regalarne metà al partner. Il caso arrivato in Cassazione riguardava una donna che aveva versato sul conto aperto con il marito il ricavato della cessione di una casa di sua proprietà. Dopo la sua morte, il figlio sosteneva che quel versamento fosse una donazione indiretta al marito, da conteggiare quindi nell’asse ereditario. I giudici hanno respinto la tesi.
Il motivo sta nel modo in cui i giudici hanno letto il rapporto economico dei due coniugi nel tempo. Per oltre tre decenni e mezzo di vita insieme, entrambi avevano alimentato il conto per pagare le spese comuni. Una singola somma arrivata dalla cessione di un immobile personale, da sola, non basta a provare l’intenzione di arricchire gratuitamente l’altro coniuge. Serve la prova di un’intenzione liberale precisa: la scelta consapevole di dare all’altro un vantaggio economico senza nulla in cambio. La cointestazione da sola non lo dimostra.
Il tema pesa di più nelle successioni. Un erede convinto che le somme su un conto condiviso appartenessero solo al parente scomparso, o che parte di quel denaro fosse una donazione mascherata, deve portare elementi concreti a sostegno. Con un’ordinanza più recente, la numero 5009 del 2026, la Cassazione ha accolto proprio questa tesi in un caso specifico: le somme sono state attribuite per intero alla persona deceduta. A pesare sono stati chi versava gli accrediti, uno squilibrio economico marcato fra i due titolari, oltre alla mancanza di prove su una reale intenzione donativa verso l’altro.
Per superare la presunzione di parità servono documenti puntuali: estratti conto, bonifici tracciati, buste paga o atti che colleghino una somma a una fonte precisa, uno stipendio, un’eredità, la cessione di un immobile o di un bene ricevuto in esclusiva. La prova può basarsi anche su presunzioni, ma solo se gli indizi sono, come richiede l’articolo 2729 del Codice civile, gravi, precisi e concordanti tra loro, non isolati.
Chi ha un conto cointestato con un familiare o un partner e vuole tutelare somme di provenienza personale dovrebbe conservare fin da subito la documentazione che ne prova l’origine. Diventa decisiva solo nel momento in cui il rapporto si interrompe, quando recuperarla è molto più difficile.
Ricostruzione basata sull’articolo di QuiFinanza a firma di Claudio Cafarelli, pubblicato lunedì 24 agosto 2026.