L’INPS ha pubblicato lunedì 2 novembre la circolare 109, che riunisce in un solo testo le regole sulla cessione del quinto della pensione. Riguarda chi ha già un prestito sull’assegno e chi lo chiederà, compresi i lavoratori che arrivano alla pensione portandosi dietro un prestito nato sulla busta paga. Secondo Money.it, il passaggio più utile per il pensionato non sta nei limiti, ma in quello che l’Istituto non fa quando qualcosa va storto.
Partiamo dai limiti. Si può cedere al massimo un quinto della pensione, calcolato dopo l’IRPEF e le altre trattenute obbligatorie. In più, dopo la rata devono restare almeno 611,85 euro al mese, il trattamento minimo fissato in via provvisoria per il 2026. Prendiamo un assegno netto da 1.500 euro: la rata più alta possibile è 300 euro, e ne restano 1.200 al pensionato. Chi ha una pensione integrata al minimo non può cedere nulla.
Contano solo le prestazioni previdenziali: vecchiaia, anticipate, ai superstiti, invalidità ordinaria e inabilità. Assegno sociale, invalidità civile e APE Sociale restano fuori, perché sono assistenziali.
La durata va da un anno fino a dieci e il contratto richiede una polizza che copra il caso di morte del pensionato. Il costo ha un tetto, ma solo per le finanziarie convenzionate con l’INPS. Per i contratti firmati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 e per importi che non superano 15.000 euro, il tetto di TAEG arriva al 10,26% quando alla scadenza il pensionato ha al più 59 anni. Sale al 13,36% nella fascia tra 75 e 79 anni. Oltre quell’età il tetto diventa la soglia d’usura, che per questa classe di importo è del 21,7875%.
Conta l’età all’ultima rata, non quella di oggi. Chi oggi ha 68 anni e sceglie dieci anni di piano arriverà a 78 all’ultima rata, e finisce quindi nella fascia più cara. Chi si rivolge a una società solo accreditata, non convenzionata, trova come unico tetto la soglia d’usura.
Il primo passo è la comunicazione di cedibilità: è il documento che fissa la rata massima. La richiede il pensionato in persona, con il modulo AP107 alla sede INPS o direttamente alla finanziaria convenzionata. Una delega ordinaria a un terzo non basta: servono una procura notarile oppure un tutore o un amministratore di sostegno. Prima della firma la società deve anche controllare che il conto indicato dal cliente sia proprio quello dell’accredito dell’assegno.
Per i lavoratori con un prestito sullo stipendio non serve rinegoziare al momento del ritiro. Le rate che restano passano sull’assegno, se la pensione è cedibile e ha margine. Restano esclusi i finanziamenti con delegazione di pagamento e i debiti in cui l’assicurazione ha già rimborsato la finanziaria.
Prima di rinnovare bisogna aspettare una frazione del piano iniziale, i due quinti: su un piano da cinque anni se ne aspettano due, su uno da dieci quattro. Se la pensione cala, la rata può ridursi o azzerarsi, e le quote saltate si recuperano dopo la scadenza per al massimo diciotto mensilità, purché il contratto lo preveda.
Il punto più delicato riguarda il ruolo dell’INPS, che si definisce un mero terzo debitore, estraneo al contratto. L’Istituto preleva e gira i soldi, senza approvare il contratto né garantirne l’esito. Un reclamo spedito all’Istituto lascia quindi le trattenute dove sono: va indirizzato alla finanziaria. Davanti al sospetto di una firma falsa o di interessi usurari bisogna presentare una denuncia oppure una querela. Solo con quel documento l’INPS sospende i versamenti alla società, ma la trattenuta continua e le somme restano accantonate. Nel frattempo il pensionato non può avviare nuovi prestiti, perché il suo codice fiscale rimane bloccato.
Se il pensionato muore, la società tiene la rata del mese in cui avviene il decesso. L’INPS recupera quelle versate dopo, e del debito residuo non risponde. Per il sovraindebitamento l’apertura della procedura da sola non ferma nulla: decide il giudice. Una volta chiuso, il piano non si riapre, con una sola eccezione, quando il tribunale annulla l’omologazione del piano di un consumatore ristrutturato prima di qualsiasi pagamento.
L’INPS non scrive nemmeno quando la rata cambia: le variazioni compaiono solo nel cedolino su MyINPS. Conviene controllarlo ogni mese se si ha un finanziamento attivo: se oggi l’INPS trattiene la rata solo in parte, il resto si trasforma in debito residuo.
Secondo Money.it, che ha ripreso la circolare INPS 109 diffusa il 2 novembre 2026, nell’articolo pubblicato il 3 novembre 2026.