Chi stipula un’assicurazione contro terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi può recuperare il 19% del premio pagato tramite la dichiarazione dei redditi. Lo prevede una norma introdotta con la legge di bilancio del 2018, pensata per chi decide di tutelare la propria casa senza aspettare un intervento pubblico dopo il danno. Dal 31 marzo 2025 la copertura è diventata obbligatoria per le imprese in Italia. Per i privati resta invece facoltativa. Lo sconto fiscale, per questo, resta l’unico incentivo concreto a stipularla.
La finestra per usare lo sconto è quella della dichiarazione dei redditi. Il modello 730/2026, che raccoglie le spese pagate nel corso del 2025, va inviato entro il 30 settembre 2026, anche se la detrazione vale pure per chi dichiara con Redditi Persone Fisiche. Chi ha già la Certificazione Unica 2026 trova gli importi già calcolati nei punti tra 341 e 352. Come ricostruisce Money.it in una guida al 730/2026, un dettaglio tecnico conta più di altri. Se la polizza copre più rischi insieme, per esempio furto e catastrofi naturali, la compagnia deve indicare nel contratto le quote separate tra le due coperture, altrimenti sul premio non spetta alcuno sconto.
Il caso dei condomini era rimasto un punto interrogativo, finché l’Agenzia delle Entrate non lo ha chiarito nella circolare numero 14 del 2023. Chi paga la propria quota di una polizza condominiale per gli eventi calamitosi ha comunque diritto al 19%, senza alcun tetto di importo anche quando la copertura riguarda più unità immobiliari. Lo sconto però si applica solo alla parte di premio relativa alle unità abitative e alle loro pertinenze. Non vale per una polizza che copre solo le pertinenze dell’immobile, senza includere l’abitazione.
Per far valere la detrazione serve un attestato dell’amministratore con la quota nominativa, oppure la copia della polizza insieme alla prova del pagamento. A pagare, e quindi a poter dedurre, è chi ha materialmente versato il premio: se è l’usufruttuario a farlo, la detrazione spetta a lui e non al proprietario. Il criterio vale anche fuori dal condominio: conta chi ha pagato, non chi è intestatario dell’immobile.
Esiste anche una versione rafforzata dello sconto, che arriva al 90% del premio invece del 19% standard. Si applica in un solo caso specifico: quando la stessa copertura contro i danni da calamità viene abbinata alla cessione, verso la compagnia assicurativa, del credito d’imposta maturato con il Superbonus al 110%. In quella circostanza, e soltanto in quella, nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice 81.
Sul fronte della durata, le polizze pluriennali danno diritto allo sconto solo se stipulate a partire dal primo gennaio 2018. Il rinnovo successivo a quella data fa scattare il beneficio anche per contratti più vecchi. Una polizza decennale firmata nel 2017, per fare un esempio concreto, resta fuori dalla detrazione fino al primo rinnovo utile. Un’ultima condizione riguarda il metodo di pagamento: servono strumenti tracciabili come bonifico o carta, il contante non basta.
Il tetto di reddito più aggiornato riguarda proprio chi dichiara nel 2026. Lo sconto pieno resta per chi ha un reddito complessivo fino a 120.000 euro, poi cala fino a sparire quando il reddito arriva a 240.000 euro. Sopra i 75.000 euro di reddito, il calcolo tiene conto anche dei figli a carico del contribuente, con criteri nuovi rispetto al passato. Chi ha diritto alla detrazione dovrebbe verificare fin da ora la propria fascia di reddito. Le nuove soglie legate ai figli a carico valgono già per le spese pagate nel 2025, quindi per il 730 che si chiude a fine settembre 2026.
Dati e riferimenti normativi ripresi dalla guida di Patrizia Del Pidio pubblicata su Money.it il 18 agosto 2026.