Il contratto di apprendistato resta lo strumento più usato dalle aziende italiane per inserire lavoratori under 30, e non va confuso con lo stage. Fin dal primo giorno c’è uno stipendio, ferie, permessi e le stesse coperture previdenziali di un dipendente ordinario, anche se il percorso include un affiancamento formativo obbligatorio.

Le regole distinguono tre percorsi, con età di ingresso diverse. Il primo livello è pensato per chi ha dai 15 ai 25 anni e porta a una qualifica o a un diploma professionale, alternando scuola e lavoro in azienda. Il secondo livello, il più diffuso tra le imprese, riguarda chi ha dai 18 ai 29 anni, con la soglia che scende a 17 per chi possiede già una qualifica, e serve a costruire una competenza professionale soprattutto sul campo. Il terzo livello accompagna invece un percorso di laurea, un master oppure un dottorato di ricerca, sempre nella stessa fascia d’età del secondo livello.

La paga non è mai piena da subito. Nello schema più comune, legato a un percorso di tre anni, la retribuzione parte al 70% del livello contrattuale di riferimento nel primo anno, sale all’80% nel secondo e arriva al 90% nel terzo, prima di allinearsi allo stipendio intero di chi svolge la stessa mansione con inquadramento ordinario. Il livello di inquadramento, in ogni fase, non può scendere di più di due gradini rispetto a quello di un lavoratore qualificato con lo stesso ruolo.

Anche i tempi cambiano da un livello all’altro. Il primo livello dura tre anni per la qualifica e quattro per il diploma. Il secondo dura in genere tre anni, che diventano cinque per alcune professioni artigiane. Per il terzo livello sono le università, gli istituti tecnici superiori e le Regioni a stabilire la durata, di norma non più breve del corso di studio collegato al contratto.

Il vantaggio economico più concreto per le aziende riguarda i contributi. Per chi ha meno di dieci dipendenti, l’aliquota a carico del datore parte al 3,11% durante il primo anno, sale al 4,61% nel secondo e arriva all’11,61% dal terzo in avanti. Sopra i nove dipendenti si versa fin da subito l’11,61%. In entrambi i casi il lavoratore contribuisce con il 5,84%. Lo sconto non finisce alla scadenza del contratto: resta valido anche per i dodici mesi successivi alla trasformazione in un rapporto ordinario a tempo indeterminato, come ricorda Money.it nella guida pubblicata ieri.

Alla scadenza del periodo di formazione, sia l’azienda sia l’apprendista possono chiudere il rapporto senza motivarlo e senza rispettare un periodo di preavviso. Quando invece nessuno dei due decide di interrompere il rapporto entro quella finestra, il contratto prosegue da solo come impiego subordinato a tempo indeterminato, con le stesse regole di licenziamento e dimissioni valide per qualsiasi altro dipendente.

Per chi sta per arrivare a quella scadenza conviene segnare in agenda non la data di assunzione ma quella di fine formazione. Nei giorni immediatamente precedenti ha senso chiedere per iscritto le intenzioni dell’azienda, prima che il silenzio da solo faccia scattare la stabilizzazione, trasformando il rapporto in un impiego stabile e a tempo indeterminato.

Guida pubblicata da Money.it il 30 luglio 2026, a firma di Simone Micocci.