In busta paga esiste una voce che i lavoratori confondono spesso con ferie o permessi ordinari: le ex festività, giornate un tempo festive che sono diventate lavorative ma che in molti contratti collettivi generano ancora un permesso retribuito o un compenso sostitutivo.

Le quattro ricorrenze coinvolte sono San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione (39 giorni dopo Pasqua), il Corpus Domini (60 giorni dopo Pasqua) e i Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Hanno smesso di essere festività nazionali con una legge del 1977. Due eccezioni restano in piedi: l’Epifania è stata reintrodotta come giorno festivo negli anni successivi, mentre il 29 giugno resta un giorno di chiusura per uffici e negozi soltanto a Roma, perché coincide con la festa dei patroni della città.

Con regole proprie si affianca alle quattro un’altra data, il 4 novembre, giorno in cui l’Italia celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate. Non è tecnicamente una delle ricorrenze abolite nel 1977, ma proprio in quell’anno la data della celebrazione fu portata alla prima domenica del mese, e diversi contratti collettivi riconoscono ancora, per quel giorno, un compenso economico o un recupero. Da tenere distinto è invece il 4 ottobre: San Francesco d’Assisi è tornato a essere festa nazionale proprio a partire dal 2026, quindi quel giorno non rientra più tra le ex festività.

Il punto che genera più equivoci è che nessun lavoratore ha un diritto automatico a queste giornate. Tutto passa dal contratto collettivo applicato in azienda, che può concedere un pacchetto annuo di ore di permesso, uno o più giorni di riposo aggiuntivi, oppure un compenso in busta paga al posto del riposo, con regole che cambiano in base a orario, settore o anzianità. Conta anche il calendario personale: se una di queste date cade in un giorno in cui il dipendente non avrebbe comunque lavorato, come un sabato per chi segue l’orario dal lunedì al venerdì, il contratto può non generare alcun permesso aggiuntivo per quell’anno, a meno che preveda diversamente. Nel biennio in questione la domanda non si pone: sia le quattro date del 2026 sia quelle del 2027 cadono tutte in giorni feriali, quindi nessuna di esse rischia di “sparire” per essere finita di sabato o domenica.

Guardando avanti da oggi, l’unica data che manca all’appello nel 2026 è mercoledì 4 novembre. Le quattro festività religiose sono già passate: giovedì 19 marzo, giovedì 14 maggio (Ascensione), giovedì 4 giugno (Corpus Domini) e lunedì 29 giugno, quest’ultima non conteggiata per chi lavora nella Capitale. Nel 2027 il calendario si allunga su cinque appuntamenti: venerdì 19 marzo, giovedì 6 maggio, giovedì 27 maggio, martedì 29 giugno (con la stessa eccezione romana) e giovedì 4 novembre.

Quando il contratto le riconosce, le ex festività compaiono nel cedolino con sigle diverse: ex festività, Pex, Rol, o semplicemente permessi retribuiti. Non vanno mai sommate alle ferie, che hanno una funzione e una disciplina distinte. Se il dipendente non le utilizza entro la scadenza che il contratto stabilisce, l’esito cambia da settore a settore: alcuni prevedono la liquidazione delle ore residue, altri concedono più tempo per smaltirle, altri ancora le fanno decadere. Il contratto collettivo del comparto commercio, quello che copre terziario, distribuzione e servizi, offre un esempio concreto: riconosce questi permessi in blocchi da 4 oppure 8 ore, con un massimo di 32 ore l’anno, ma le modalità di utilizzo o di pagamento restano da verificare nel testo firmato dall’azienda.

Chi ha ore di ex festività accumulate dovrebbe controllare il cedolino prima della chiusura dell’anno e chiedere all’ufficio del personale se il proprio contratto prevede la monetizzazione o soltanto il recupero come riposo: è quella clausola, non il calendario in sé, a decidere se quelle ore diventano un giorno libero o una voce in più nello stipendio di dicembre.

Dati e calendario ripresi da un articolo di Simone Micocci pubblicato su Money.it il 28 settembre 2026.