Un giudice di Milano ha bocciato come discriminatorio un paletto del concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Entrate lo scorso maggio: il possesso della cittadinanza italiana per accedere ai 622 posti da assistente. La sentenza, depositata mercoledì 23 settembre, obbliga l’amministrazione a ridisegnare la selezione prima di poterla far ripartire.
Quel bando, uscito il 15 maggio, imponeva la nazionalità italiana appoggiandosi a un decreto del 1994 che riservava alla nazionalità le assunzioni negli uffici legati all’allora Ministero delle Finanze. Da allora, però, la disciplina generale sull’ingresso nel pubblico impiego si è evoluta. Adesso possono partecipare anche i familiari stranieri di cittadini Ue, i residenti di lungo periodo e chi ha ottenuto protezione internazionale.
Per il giudice, il vincolo di cittadinanza non vale per ogni ruolo pubblico. Il caso tipico riguarda poteri di comando o controllo riservati allo Stato: la facoltà di imporre un atto o una decisione a un cittadino, non un compito di supporto amministrativo. Gli assistenti dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito la sentenza, non esercitano questo tipo di potere: il requisito non aveva base legale. È una distinzione che riguarda anche altri concorsi pubblici impostati sullo stesso schema: il criterio decisivo non è l’ente che assume, ma le mansioni concrete del ruolo messo a bando.
La selezione resta comunque aperta, come nel bando originario, a chi è iscritto alle liste del collocamento mirato della legge 68 del 1999. Si tratta di una platea composta in prevalenza da persone con disabilità, e quel criterio non è stato toccato dalla sentenza: il giudice ha isolato la sola nazionalità come discriminante illegittima, lasciando intatto il resto dell’impianto del bando. L’associazione ASGI, specializzata in diritto dell’immigrazione, ha presentato il ricorso assieme alla CGIL Lombardia e a LEDHA. Tre soggetti diversi, uniti sullo stesso punto, che ora vedono riconosciuta la propria battaglia legale anche con un indennizzo economico.
L’amministrazione ha ora 30 giorni di tempo dalla comunicazione della sentenza per riscrivere il bando e riaprire la procedura senza il vincolo della cittadinanza. Se il termine slitta, ogni giorno di ritardo costa all’Agenzia 100 euro di penale. A questo si aggiungono 8.000 euro per le tre associazioni ricorrenti.
Per i cittadini stranieri esclusi finora, familiari di cittadini Ue, residenti di lungo periodo o titolari di protezione internazionale, la riapertura della selezione apre una possibilità che con il vecchio bando non esisteva. Chi rientra in queste categorie e segue le assunzioni pubbliche farebbe bene a tenere d’occhio il sito dell’Agenzia nelle prossime settimane, perché il nuovo testo del bando definirà requisiti e scadenze da capo.
Secondo quanto riportato da QuiFinanza domenica 27 settembre, la decisione arriva dal Tribunale di Milano.