L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta n. 153 del 2026 data durante un interpello, che l’imposta di bollo sui documenti prodotti durante una pratica di concessione pubblica online non segue una tariffa unica. Conta la funzione giuridica dell’atto, non il formato digitale con cui viene creato o firmato. La distinzione ha un effetto pratico diretto su chi gestisce queste procedure: sbagliare categoria significa versare meno del dovuto, oppure pagare più del necessario.
Il criterio di fondo separa due tipi di documento. Se l’atto è una decisione della pubblica amministrazione, come il provvedimento con cui l’ente chiude la procedura e concede l’autorizzazione, si applica quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 per l’articolo 4 della Tariffa che vi è allegata: un importo fisso di 16 euro, qualunque sia la lunghezza del testo. Questo importo unico trova origine nella Nota 5 e nel comma 1-quater dello stesso articolo, inseriti dalla legge 147/2013.
Se invece il documento è un contratto, una convenzione o una dichiarazione con cui una parte assume impegni, la regola cambia radicalmente. Vale l’articolo 2 della Tariffa, che collega l’imposta al numero di pagine: quattro facciate formano, ai fini del bollo, un foglio, e ogni foglio costa 16 euro. Un accordo di otto facciate, quindi due fogli, comporta quindi un versamento complessivo di 32 euro, il doppio dell’importo fisso previsto per gli atti amministrativi.
La stessa pratica può quindi generare due calcoli diversi per due documenti collegati. Il provvedimento finale dell’ente resta a 16 euro anche se occupa molte pagine, mentre il contratto associato alla concessione sale in proporzione al numero di facciate. Non esiste una scorciatoia che estenda il regime agevolato dei provvedimenti pubblici ai contratti privati solo perché nascono sulla stessa piattaforma. In materia tributaria un trattamento di favore vale solo dove la norma lo prevede espressamente, e qui la norma distingue chiaramente tra i due articoli della Tariffa.
Il canale con cui un atto nasce, viene firmato o viene trasmesso non cambia da solo la sua fiscalità. Come riporta InvestireOggi, l’Agenzia ribadisce che a determinare l’importo dovuto è la qualificazione giuridica del documento, non la dimensione del file, il modello di firma scelto o il portale utilizzato per l’invio.
Per chi predispone pratiche di concessione, la verifica pratica riguarda tre punti: chi forma l’atto, quale funzione svolge e quali effetti produce. Un provvedimento amministrativo trasmesso online paga sempre 16 euro. Un contratto o una dichiarazione d’impegno paga in base al numero di fogli, con lo stesso criterio già in vigore per i documenti cartacei.
Chi gestisce concessioni pubbliche per lavoro, penso a commercialisti e uffici legali con più pratiche digitali aperte, dovrebbe classificare ogni documento del fascicolo prima di calcolare il bollo complessivo da versare. Confondere un contratto lungo con un provvedimento amministrativo porta quasi sempre a un versamento insufficiente, che l’amministrazione può contestare in un secondo momento.
Secondo InvestireOggi, che ha pubblicato l’articolo il 5 agosto 2026, il chiarimento è contenuto nella risposta n. 153/2026 che l’Agenzia delle Entrate ha dato durante un interpello.