Se un dipendente sparisce dall’ufficio, il datore può chiedergli di rimborsare quel ticket di licenziamento? Per ora la Cassazione non risponde. Con l’ordinanza n. 25643, datata 21 settembre 2026, ha rinviato il giudizio all’udienza pubblica, perché sul punto mancano precedenti specifici. Lo riporta Money.it.
Il caso parte da un lavoratore che nel novembre 2017 era andato in ferie e non era più rientrato. La contestazione disciplinare dell’azienda porta la data del 18 dicembre. Nella replica lui non aveva giustificato l’assenza: aveva scritto di poter restare a casa e che il datore, se voleva, poteva anche licenziarlo.
L’azienda lo ha licenziato, ha versato il ticket all’Inps e ha poi chiesto al dipendente di restituirle quella somma, considerandola una conseguenza diretta del suo mancato ritorno. Su questo punto Tribunale e Corte d’appello le hanno dato ragione: il rifiuto volontario di lavorare giustificava il risarcimento. Il lavoratore ha impugnato la decisione e sostiene che un contributo imposto per legge al datore non sia un danno da rimborsare in automatico.
Quello che ha deciso finora la Cassazione è solo il rinvio. Non ha confermato il diritto dell’azienda e non lo ha escluso. Le due sentenze dei giudici di merito riguardano quel singolo caso e non fissano una regola valida per tutti.
Il ticket è un contributo nato con la legge Fornero, che serve a finanziare la Naspi. Il datore lo versa all’Inps se un contratto senza scadenza termina per un motivo che apre, almeno in teoria, la strada alla disoccupazione. Rientra anche il licenziamento disciplinare, mentre le dimissioni no. È un costo che l’azienda sostiene oltre a quanto spetta al dipendente a fine rapporto.
L’importo cresce con l’anzianità in azienda, e si guarda al massimo agli ultimi tre anni, senza distinguere tra tempo pieno e part-time. Per un licenziamento individuale avvenuto nel 2026 conta il 41% del tetto mensile della Naspi, fissato a 1.584,70 euro. Ne escono 649,73 euro a ogni anno di servizio, fino a 1.949,19 euro per chi è rimasto almeno 36 mesi. Sotto i tre anni si proporziona sui mesi utili, e il primo e l’ultimo contano interi se il rapporto è durato almeno 15 giorni in quel mese.
C’è poi un’alternativa che il Collegato lavoro ha introdotto: i fatti concludenti come base delle dimissioni. Dal 2025 il datore può chiudere così il rapporto, se ricorrono i presupposti di legge e segue la procedura con l’Ispettorato territoriale del lavoro. In questo caso il dipendente perde la Naspi e l’azienda non paga il ticket, quindi non ha nulla da farsi rimborsare.
Attenzione però a non leggerla come una scorciatoia obbligata. Davanti a un’assenza, l’azienda resta libera di scegliere il licenziamento disciplinare, e allora il ticket si paga di nuovo. Lo stesso vale per i licenziamenti degli anni scorsi, come quello del 2017: l’Inps ha già incassato il contributo e resta aperto il tema del recupero.
Per ora nessuno può dare per scontato che il ticket si addebiti al lavoratore. Chi riceve una richiesta del genere, o chi la vuole avanzare, farebbe bene ad aspettare l’udienza della Cassazione prima di muoversi.
Secondo Money.it, articolo di Simone Micocci del 29 settembre 2026, sull’ordinanza della Cassazione n. 25643 del 21 settembre 2026.